APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALDORA CALCIO PESCARA AVVERSO
Con appello ritualmente proposto la Società Caldora Calcio Pescara ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. , chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Santegidiese, con la seguente motivazione:
“- letto il reclamo dal quale si evince che
- vista la documentazione giustificativa della stato di fatto;
- ritenuto che sussista la causa di forza maggiore
d e l i b e r a
a) di accogliere il ricorso
b) demanda al presidente per la riprogrammazione della gara
c) di restituire la tassa reclamo”.
La società appellante ha dedotto la non idoneità della dichiarazione proveniente da un privato ai fini dell’integrazione del caso di forza maggiore come, invece, ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva
Per quanto precede
DELIBERA
di accogliere l’appello e pertanto di infliggere alla Società Santegidiese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica ; di comminare alla stessa Società l’ammenda di € 103,00 prevista per la prima rinuncia (artt.53 comma 2 e 55 N.O.I.F.).
Disponendo restituirsi la tassa versata.
1 commento:
Alla fine il buon senso ha avuto la meglio e si è evitato un pericoloso precente, avanti su questa strada.
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