In
attesa del complessivo riordino della materia, inerente i rapporti fra le
Società dilettantistiche e gli Allenatori, si riassumono di seguito le
disposizioni valevoli per la stagione sportiva 2012-2013.
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti
al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato
Nazionale Juniores, al Campionato di
Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e
femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 -
e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
I
Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª
Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno
possedere lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà
conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore
Tecnico e organizzati in via esclusiva dai Comitati della L.N.D.. Qualora i
Tecnici non abilitati, che nel corso della stagione sportiva 2011-2012 abbiano
allenato in Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª
Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores, non siano stati
iscritti d’ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per
“Allenatore Dilettante” entro la Stagione Sportiva 2011/2012, potranno
continuare a esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva
2012-2013, con l’obbligo di partecipare al primo Corso utile per il
conseguimento dell’abilitazione di che trattasi. Analoga deroga è concessa nei
casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi regionali per il
conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”.
Per
la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è
obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di
primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla
Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al
Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse al Campionato Nazionale
Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C
di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha
guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al
termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque indetto
dal Comitato, nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale
l’Allenatore
è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza
qualora venga ammesso.
Alle Società che partecipano al Campionato
Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, è fatto
obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque
abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di
tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore
“squadre minori”.
Si
ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare
il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno
provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli
ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del
rapporto precedente.
D’intesa
tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono
esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra
Società nella stessa stagione sportiva.
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