giovedì 2 agosto 2012

LA FIGC DETTA LE NORME SUL PATENTINO DEGLI ALLENATORI 12-13


In attesa del complessivo riordino della materia, inerente i rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori, si riassumono di seguito le disposizioni valevoli per la stagione sportiva 2012-2013.
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e organizzati in via esclusiva dai Comitati della L.N.D.. Qualora i Tecnici non abilitati, che nel corso della stagione sportiva 2011-2012 abbiano allenato in Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores, non siano stati iscritti d’ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” entro la Stagione Sportiva 2011/2012, potranno continuare a esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva 2012-2013, con l’obbligo di partecipare al primo Corso utile per il conseguimento dell’abilitazione di che trattasi. Analoga deroga è concessa nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi regionali per il conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”.
Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse al Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque indetto dal Comitato, nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale
l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.
Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

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