mercoledì 12 agosto 2015

LINEE GUIDA DELLA NORMATIVA SULLE VISITE MEDICHE SPORTIVE



Secondo la norma riportata nella Legge: “Tutela Sanitaria delle Attività Sportive” (Regione Lazio 24/97)
“Tutti coloro che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni Sportive del CONI, Organi di Propaganda Sportiva, Circoli Sportivi ecc., devono essere sottoposti preventivamente a visita medica specialistica per il rilascio del Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva.”

1- Idoneità allo Sport Agonistico
Per lo Sport Agonistico tale visita deve essere antecedente al tesseramento, essendo “condicio sine qua non” per ottenere il tesseramento stesso.
La visita deve essere richiesta, su apposito modulo nominativo, dalla Società Sportiva di appartenenza o da qualunque struttura (ente di promozione, accademia di danza, piscina, palestra ecc.) richieda una certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
Anche il pediatra di libera scelta (PLS) ed il medico di medicina generale (MMG), prima di prescrivere la visita specialistica di Medicina dello Sport dovranno verificare che il richiedente sia in possesso della richiesta della Società Sportiva.

2- Strutture Autorizzate
La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport*, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell’Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privat(in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza (vedi Modalità Domanda Autorizzazione) ed elencati nello stesso Albo Regionale. L’Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all’interno di strutture non autorizzate l’applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura).

2- Strutture Autorizzate
La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport*, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell’Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privat(in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza (vedi Modalità Domanda Autorizzazione) ed elencati nello stesso Albo Regionale. L’Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all’interno di strutture non autorizzate l’applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura).

3- Obblighi dello Specialista
Lo Specialista deve riportare in calce alla certificazione il proprio Codice Identificativo Regionale, in mancanza del quale la certificazione non è valida per il tesseramento.
Inoltre, in caso di richiesta di idoneità per la pratica di sport diversi, lo specialista in Medicina dello Sport deve rilasciare un singolo certificato di idoneità per ogni sport praticato dall’atleta (come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31/01/83 n. 7 D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica: “… Omissis … Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto … Omissis … Nel caso di un atleta che pratichi più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell’art. 3 per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato …).
Gli accertamenti di base della visita sono: elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma dopo esecuzione di Step Test della durata di 3 minuti su gradino di altezza variabile (cm 30, 40, 50 rispettivamente per bambini, donne, uomini), spirografia, esame delle urine; a questi vanno aggiunti esami specifici per alcuni sport (ad esempio, per le attività subacquee: visita otorinolaringoiatrica).

4- Idoneità allo Sport non Agonistico
Questa visita può essere effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport e anche dal proprio Medico di Base o dal proprio Pediatra di Base.
Se la visita è effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport deve seguire le stesse normative previste per l’agonistica; anche in questo caso la società sportiva o la scuola/istituto che richiede la visita devono rilasciare all’atleta modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

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